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Cosa è l'APE (ex ACE) Attestato di Prestazione Energetica

L'attestato di certificazione energetica è un documento realizzato da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto a questo scopo, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.

La certificazione energetica ha la funzione di attestare le prestazioni e le caratteristiche energetiche di un edificio o immobile, al fine di consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, congiuntamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio.

L'attestato di certificazione energetica ha validità decennale e deve essere aggiornato quando vi siano interventi di ristrutturazione che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti termici.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:

- dal 1° settembre 2007:

  • Edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;

  • Per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;

  • A decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;

  • Per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti.

- dal 1° gennaio 2008:

  • Contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;

- dal 1° luglio 2009:

  • Trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

- dal 1° luglio 2010:

  • Contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

Spicca l'obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l'immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.

L'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.

Quando è obbligatorio l'APE

L’attestato di prestazione energetica diviene obbligatorio su tutto il territorio nazionale nel caso di:

 

  • nuove costruzioni o costruzioni esistenti che siano state sottoposte a ristrutturazioni importanti

  • vendite immobiliari

  • locazioni immobiliari

  • negli edifici della P.A. aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2

Cosa occorre per rilasciare al certificazione e quanto costa

 

La prestazione energetica, APE (ex ACE), sarà costituita da una copia cartacea per il cliente, una copia cartacea da depositarsi presso il Comune (con rilascio del numero di protocollo) ed una copia in formato digitale che sarà trasmessa in via telematica alla Regione Toscana. Per poter calcolare e redigere la certificazione dovrà essere effettuato un sopralluogo presso l'unità immobiliare da certificare. E' inoltre necessaria la seguente documentazione: dati anagrafici e codice fiscale dell' intestatario dell'immobile, dati e planimetria catastale, copia del libretto della caldaia con l'ultimo controllo​.

Per un preventivo specifico di una certificazione energetica è necessario inviare una richiesta gratuita di preventivazione per mezzo della pagina "CONTACT" di questo sito e specificare i seguenti dati.

Comune di ubicazione, tipologia dell'unità immobiliare (capannone, locale commerciale, abitazione etc) anno di realizzazione o di ristruttirazione (almeno indicativo) e la superficie (almeno indicativa). Il preventivo comprenderà sopralluogo e spese di vacazione. Per la redazione dell'APE lo studio scrivente, qualora si rendesse necessario, potrà avvalersi di professionisti tecnici specifici senza aggravio di nessuna altra spese.

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto tempo è valido l’attestato di prestazione energetica?

L’attestato di prestazione energetica ha una scadenza decennale a partire dalla data del rilascio, e dopo la quale esso va rinnovato per avere valore legale. Il rinnovo dell’attestato di prestazione energetica deve essere effettuato anche tutte le volte che sull’immobile in oggetto avvengano ristrutturazioni di una certa portata, in grado quindi di modificarne la prestazione energetica complessiva.

Quali sanzioni per chi non si dota dell’attestato di prestazione energetica?

In base all’art.12 del D.L. 63/2013
 

Comma 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

 

Comma 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

 

Comma 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

 

Comma 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

 

Sanzioni per il professionista.

Al comma 3, Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

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